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In caso di trasferimento della residenza all'estero, il cittadino italiano è tenuto a rendere la relativa dichiarazione presso la rappresentanza consolare sita nella circoscrizione di residenza. Questa provvede quindi alla trasmissione degli atti al comune italiano di provenienza, che procede alla cancellazione del cittadino dal registro della popolazione residente e all'iscrizione nell'anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero.
Il cittadino conserva la medesima posizione sia dal punto di vista elettorale che anagrafico, esercitando il diritto di voto nel comune d’iscrizione AIRE e ottenendo il rilascio di certificazioni (al di fuori di quella cittadinanza, di competenza consolare) e di documenti d'identità personale, con la sola differenza consistente nell'indicazione sui documenti dell'indirizzo 'estero.
In caso di rimpatrio permanente (quindi non a carattere stagionale, o legato al trascorrimento di periodi di ferie o ad altre cause di durata limitata) il cittadino può ottenere senza alcuna difficoltà la reiscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. |