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La celebrazione del matrimonio tanto civile quanto religioso deve essere preceduta obbligatoriamente dalle pubblicazioni di matrimonio.
A tal fine, i nubendi devono recarsi presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza per sottoscrivere la richiesta, a seguito della quale l'ufficiale dello stato civile provvede ad effettuare la pubblicazione nel proprio comune e a richiederla altresì all'eventuale diverso comune di residenza dell'altro nubendo.
La pubblicazione è affissa per almeno 8 giorni ed il matrimonio può essere celebrato non prima del quarto giorno successivo all'ultimo giorno di affissione.
In caso di matrimonio concordatario (rito canonico), è necessario che i nubendi si rechino preventivamente dal Parroco del comune di residenza di uno degli sposi, essendo prescritta dalla normativa concordataria la richiesta di pubblicazione anche da parte di quest'ultimo. All'atto della richiesta è opportuno altresì indicare l'esistenza di eventuali figli naturali che si vogliano riconoscere all'atto del matrimonio, al fine di consentire l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria. Nel caso di matrimonio concordatario, il riconoscimento può essere ricevuto direttamente dal ministro di culto celebrante.
Nel caso di matrimonio con cittadino straniero, per quest'ultimo è necessaria e sufficiente una dichiarazione dell'autorità competente del rispettivo paese, dalla quale risulti che in base alle leggi cui questi è sottoposto nulla osta al matrimonio con l' altro nubendo.
Documentazione necessaria per il matrimonio concordatario:
Documentazione necessaria per il matrimonio con stranieri:
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